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Rassegna Stampa


Notifica a mezzo Pec equiparata alla notifica a mani proprie, non occorre avviso ex art. 660 c.p.c. per lo sfratto.

Il Tribunale di Frosinone, con sentenza n. 368/2016 emanata dal Giudice Dott. Gianluca Mauro Pellegrini, ha equiparato la notifica effettuata a mezzo PEC alla notifica effettuata a mani proprie.

Nel caso di specie, il Tribunale ha convalidato lo sfratto per morosità notificato dai difensori Avv.ti Angelo Galanti e Alessia Maggi all'indirizzo PEC del conduttore dell'immobile nonché ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta dal conduttore avverso l'ordinanza di convalida di sfratto per morosità ed il decreto ingiuntivo emessi dal Tribunale di Frosinone. 

Specificatamente, il Tribunale ha ritenuto "la notificazione di un atto giudiziario a mezzo posta elettronica certificata assimilabile alla notificazione a mani proprie, producendo gli effetti ad essa equipollenti quanto alla validità ed efficacia dell'intimazione di licenza o di sfratto ai sensi dell'art. 660 c.p.c."

"Il mezzo utilizzato è idoneo infatti a portare direttamente l'atto nella sfera di conoscenza del suo destinatario - che è messo in condizione di sapere che un atto gli è stato notificato e di accedere immediatamente al suo contenuto - realizzando in pieno quelle speciali garanzie di difesa a cui è preordinata la disciplina dettata dall'art. 660 c.p.c. in ragione delle conseguenze che la Legge fa derivare dalla mancata comparizione dell'intimato all'udienza fissata per la convalida della licenza o dello sfratto".

 

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